La definizione di «animale da compagnia» è contenuta nelle Linee guida nazionali (Accordo Stato Regioni 6 Febbraio 2003, articolo1): «Ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».