Catasto incendi boschivi

Catasto incendi boschivi

Ai sensi della “Legge Forestale della Toscana” 21 Marzo 2000 n.39 (Art. 70 ter.) e della Legge Quadro in materia di Incendi Boschivi del 21 Novembre 2000 n.353 (Art. 10), i Comuni devono provvedere ad istituire il “Catasto dei soprassuoli boschivi percorsi dal fuoco”.

Il catasto serve a creare una mappa ufficiale dei boschi distrutti o danneggiati da incendi così da rendere efficace l’apposizione di severi vincoli che scoraggiano tentativi di usare i roghi per poi speculare sulle aree.

La procedura prevede, all’inizio di ogni anno, la pubblicazione degli elenchi dei terreni interessati da incendio, sui quali, una volta approvati gli elenchi definitivi, varranno i divieti e le limitazioni di utilizzo ai sensi di legge. Il tempo utile per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune degli elenchi provvisori, decorsi i quali il Comune valuta le osservazioni presentate e approva, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi.

Il Catasto attualmente in vigore (aggiornato all’anno 2024) è stato approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del  20/06/2025.

 

DIVIETI E PRESCRIZIONI


Il Catasto, in conformità con la normativa vigente, definisce le aree in cui sono vigenti divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all’attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture, dettati dalla L.R. 21.3.2000 n° 39 “Legge Forestale” e successive modifiche ed integrazioni:

  • nei boschi percorsi da incendi è vietato:
    a) per 10 anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
    b) per 5 anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2 del regolamento forestale.
     
  • sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro 50 metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
    a) per un periodo di 15 anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
    b) per un periodo di 10 anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

 

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