Ai sensi della “Legge Forestale della Toscana” 21 Marzo 2000 n.39 (Art. 70 ter.) e della Legge Quadro in materia di Incendi Boschivi del 21 Novembre 2000 n.353 (Art. 10), i Comuni devono provvedere ad istituire il “Catasto dei soprassuoli boschivi percorsi dal fuoco”.
Il catasto serve a creare una mappa ufficiale dei boschi distrutti o danneggiati da incendi così da rendere efficace l’apposizione di severi vincoli che scoraggiano tentativi di usare i roghi per poi speculare sulle aree.
La procedura prevede, all’inizio di ogni anno, la pubblicazione degli elenchi dei terreni interessati da incendio, sui quali, una volta approvati gli elenchi definitivi, varranno i divieti e le limitazioni di utilizzo ai sensi di legge. Il tempo utile per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune degli elenchi provvisori, decorsi i quali il Comune valuta le osservazioni presentate e approva, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi.
Il Catasto attualmente in vigore (aggiornato all’anno 2024) è stato approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20/06/2025.
DIVIETI E PRESCRIZIONI
Il Catasto, in conformità con la normativa vigente, definisce le aree in cui sono vigenti divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all’attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture, dettati dalla L.R. 21.3.2000 n° 39 “Legge Forestale” e successive modifiche ed integrazioni:
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